lo statuto

(statuto del Club Alpino Italiano e Regolamento Generale)

NOTA: l’assemblea generale dei soci della sezione di Fabriano, tenutasi il 21 Marzo 2014, ha approvato la modifica dello statuto sezionale per portare il numero dei membri del Consiglio da 12 a 7. Questa  modifica verrà ratificata a breve dalla sede centrale e qui riportata.

Statuto della sezione CAI di Fabriano al 17 Nov 2006 (versione .pdf)

Titolo I

DENOMINAZIONE ‑ SEDE ‑ DURATA

 Art. 1  E’ costituita con sede in Fabriano (Ancona), Via Alfieri 9 l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Fabriano ” e sigla “CAI Sezione di Fabriano”.

L’associazione ha durata illimitata.

L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre secondo quanto stabilito dall’art.I.2 comma 3 dello Statuto del CAI.

Art. 2 L’associazione è una struttura periferica del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti. La Sezione fa parte anche del Gruppo Regionale Marche del CAI.

Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all’associazione sono di diritto soci del CAI.

 Titolo II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L’associazione ha per scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso la pratica dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale. L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all’art. 3, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale di appartenenza, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati, l’associazione provvede:

a)     Alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b)     Al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c)     Alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci‑escursionistiche, sci‑alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d)     Alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci­-escursionistiche, sci‑alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e)     Alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett.. c) e d);

f)      Alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;

g)     Alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;

h)     Alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci‑escursionistiche, sci‑alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i)      A pubblicare il periodico sezionale denominato ” MONTEMAGGIO” del quale è editrice e proprietaria;

j)      A provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.

E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5  Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

 Titolo III

SOCI

 Art. 6 I soci dell’associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall’art. II.1 comma 1 dello Statuto del CAI.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.

Art. 8  L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

Art. 9  Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

Art. 10  Il socio è tenuto a versare all’associazione:

a)     La quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;

b)     La quota associativa annuale;

c)     Il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d)     Eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno sociale secondo quanto stabilito dall’art.II.V.1 comma 3 del regolamento del CAI. L’Assemblea può deliberare le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti è considerato moroso. L’accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 11 I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell’art. II.4 dello Statuto del CAI e nell’art.II.IV.1 del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dall’art. II.5 dello Statuto del CAI e dall’art.II.IV del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti a norma del Regolamento disciplinare. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento  Disciplinare.

 Titolo IV

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 14 Sono organi della Associazione:
–          L’Assemblea dei Soci;
–          Il Consiglio Direttivo;
–          Il Presidente;
–          Il Tesoriere;
–          Il Segretario;
–          Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all’associazione da almeno due anni compiuti. Per quanto riguarda la carica di Presidente vale inoltre quanto stabilito dall’art.27

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Capo 1° ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L’Assemblea:

–       Elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all’Assemblea generale del CAI;
–       Determina la quota associativa e quella di ammissione  per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;
–       Approva annualmente il programma dell’associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del presidente;
–       Delibera sull’acquisto e sull’alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
–       Delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell’associazione in unica lettura;
–       Delibera lo scioglimento dell’associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
–       Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell’ordine del giorno.

Art. 17 L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il termine perentorio del 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione.

Annualmente l’Assemblea elegge  sei consiglieri per un mandato di due anni.

A tale proposito il Consiglio Direttivo presenterà una lista di eleggibili comprendente un numero di nominativi non inferiore al doppio del numero dei membri da eleggere. In tale lista dovranno essere inseriti anche i nominativi di quei soci che avranno fatto pervenire al Consiglio le loro candidature almeno sette giorni prima dell’Assemblea. Il socio è libero, comunque, di votare anche dei nomi non inseriti nella lista.

Il socio può esprimere fino ad un massimo di sei preferenze.

Art. 18 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa l’anno in cui si tiene l’assemblea. I minori di età possono assistere all’assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 L’Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Art. 20 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI a norma dello Statuto del CAI.

Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22  Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e si compone di n. 12 membri eletti dall’Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 23 Gli eletti durano in carica  due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l’Assemblea dei soci per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni convoca l’Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni due mesi; è convocato senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

A parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell’associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

–       Propone il programma annuale di attività dell’associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
–       Convoca l’Assemblea dei Soci;
–       Redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
–       Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
–       Delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi soci;
–       Propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
–       Delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
–       Cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
–       Emana eventuali regolamenti particolari;
–       Proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo 3° PRESIDENTE

 Art. 27  Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l’Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

Il candidato alla carica di Presidente al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale degli organi centrali  o negli organi delle strutture periferiche  e deve avere anzianità di iscrizione alla sezione  non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente  è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno  di interruzione.

Capo 4° TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28  Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente o al Vice presidente.

Art. 29  Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, da attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’associazione.

Capo 5° COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall’Assemblea per due anni  e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Art. 31  Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V

COMMISSIONI E GRUPPI

 Art. 32 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 33 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione o con richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico‑organizzativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.

I Gruppi non hanno patrimonio proprio ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte integrante del bilancio annuale dell’Associazione.

E’ vietata la costituzione di gruppi di non soci.

  Titolo VI

SOTTOSEZIONI

 Art. 34 IL Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all’approvazione del CDR competente.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l’Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell’associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

  Titolo VII

AMMINISTRAZIONE

 Art. 35 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

Art. 36 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 37  I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all’associazione stessa.

Art. 38 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione fra i soci anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

A norma dell’art. VI.I.9 del Regolamento generale del CAI in caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve essere effettuata sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei conti del C.A.I..

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione , sono assunte in consegna e amministrate per non più di 3 anni dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

E’ escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

  Titolo VIII

CONTROVERSIE

 Art. 39 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell’associazione, relative alla vita dell’associazione stessa, non possono essere deferite all’autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l’organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

‑ il Consiglio Direttivo per le controversie tra soci;

‑ il Collegio Regionale e nazionale dei Probiviri per le controversie fra soci ed organi dell’associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall’art. IV.V.1 dello Statuto del CAI.

Art. 40 Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

  Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 41 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci del 17/11/2006,verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.